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Nuova procedura per la denuncia di malattia professionale
     
  Sul sito dell'INAIl è stata pubblicata la nuova procedura per la denuncia on line della malattia professionale.

Infatti dal 25 gennaio 2010 sarà consentito a tutti i Datori di lavoro, che siano in possesso di Posizione Assicurativa, ed ai loro delegati l'invio telematico della denuncia per malattia professionale

La denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede INAIL competente, dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa.

Il Datore di lavoro è al momento obbligato ad inviare, per le vie tradizionali, detto certificato (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) alla sede INAIL competente risultante nel modulo/ricevuta della denuncia inoltrata telematicamente e per la quale si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato (Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).

Si ricorda che il LAVORATORE:
deve informare il datore di lavoro (o il preposto all'azienda)
della malattia professionale contratta, entro 15 gg. dal
manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del
diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la
segnalazione (art. 52, D.P.R. 1124/1965).

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,82 (L. 251/1982, art. 16).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:
denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1290 a euro 7745
codice fiscale mancante o inesatto euro 129


Avvertenze
La presente denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori:

dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;
delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.
Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;
dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
 
     
 
 
Attività soggette a CPI
     
  CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
(Ultimo aggiornamento: 7-11-2006)

Le attivit� sottoposte al procedimento (CPI) sono:
- le attivit� con le caratteristiche previste dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1 comma 4 D.P.R. 37/98).

- le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (Tabella A - D.P.R. 689/59) (art. 2 Legge 966/65).

-le aziende e le lavorazioni che per dimensioni, ubicazione e altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumit� dei lavoratori (Tabella B - D.P.R. 689/59) (art. 2 Legge 966/65).

La richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi � subordinata all'ultimazione dei lavori in conformit� alle prescrizioni del progetto approvato dal Comando di Vigili del Fuoco (Parere Conformit� Antincendio).
 
     
 
 
Obblighi di sicurezza nei condomini
     
  Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37.
Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro.
Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell’art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell’edificio.
Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio."
 
     
 
 
Manuali di formazione
     
  La CISL della regione Lombardia mette a dsiposizione gratuitamente una serie di manualetti utili per la formazione dei lavoratori.
Sul link sotto riportati ci si collegherà direttamente sul sito.

http://www.lombardia.cisl.it/pagina.asp?ID=5945
 
     
 
 
movimentazione manuale dei carichi
     
  Le società scientifiche si sono interessate della problematica specifica ed in particolare il 61° Congresso della SIMLII, tenutosi a Chianciano Terme dal 14 al 17 ottobre 1998 (Colombini et al.) in cui si affrontava proprio la formulazione dei giudizi di idoneità al lavoro per soggetti, addetti alla movimentazione manuale dei carichi, portatori di patologie del rachide dorso-lombare.

Nello specifico si distinguono tre classi di patologie del rachide dorso - lombare sulla base della gravità:

a) Patologie gravi a carico del rachide dorso-lombare.
- Ernia discale in atto con compromissione radicolare,
- Ernia discale con protrusione senza interessamento
radicolare,
- Ernia discale ridotta chirurgicamente,
- Stenosi del canale con compromissione radicolare,
- Spondilolistesi di 2° grado (scivolamento >25%),
- Sindrome di Klippel-Feil,
- Scoliosi importanti (almeno 30° Cobb con torsione di 2°),
- Morbo di Scheuermann con dorso curvo strutturato di circa
40° in presenza di discopatia nel tratto lombare,
- Instabilità vertebrale grave (rilevabile in alcune patologie
quali la spondilolistesi, Klippel-Feil, discopatia, fratture che
comportano uno scivolamento vertebrale del 25%),
- Lesioni della struttura ossea e articolare di natura
distruttiva o neoformativa (osteoporosi grave, angioma
vertebrale, ecc.),
- Spondilite anchilosante (e altre forme infiammatorie).

b) Patologie di media gravità a carico del rachide dorso-lombare.
- Scoliosi significative (20° Cobb con torsione 2; 30° Cobb
con torsione 1+);
- Sindrome di Baastrup;
- Morbo di Scheuermann (presenza di dorso curvo
strutturato);
- Sindrome di Klippel-Feil (anche una sola sinostosi);
- Spondilolistesi di 1° grado;
- Spondilolisi;
- Emisacralizzazione con pseudo articolazione;
- Stenosi del canale in assenza di segni neurologici;
- Discopatia lombare grave;
- Inversione lordosi lombare in presenza dì discopatia;
- Instabilità vertebrale lievi (10-15% in presenza di alcune
patologie).

c) Patologie di moderata gravità del rachide dorso-lombare (alterazioni di carattere funzionale).
- Spondiloartropatie dorsali o lombari con deficit funzionale
- Spondiloartropatie dorsali o lombari di media entità,
accompagnate da alterazioni morfologiche o degenerative
(non già altrimenti considerate) del rachide.

Per la movimentazione manuale dei carichi, infine, si ritiene opportuno fornire solo qualche accenno in merito alla valutazione clinico-funzionale del rachide da parte del medico competente.A tale riguardo, in occasione dell anamnesi, è necessario acquisire notizie relative alla postura assunta durante l attività lavorativa, alla pratica di alcuni sport e, nel sesso femminile, alle eventuali gravidanze, al decorso delle stesse (incremento ponderale, eventuali disturbi alla colonna). L anamnesi inoltre indagherà se vi siano state fratture, se siano state diagnosticate ernie discali (in tale caso sarà opportuno precisare la localizzazione ed il tipo di terapia). Di particolare interesse sono anche i disturbi soggettivi (dolore, rigidità, parestesie, etc.) e, soprattutto, le notizie relative alla localizzazione, alla frequenza ed alle loro caratteristiche.


L esame obiettivo della colonna deve essere rivolto a ricercare:

- gli atteggiamenti posturali (sia durante la stazione eretta sia a rachide flesso);
- l eventuale dolorabilità della muscolatura paravertebrale;
- la funzionalità (inclinazione, rotazione, flessione, estensione) dei vari distretti del rachide;
- eventuali sofferenze radicolari per mezzo di manovre semeiologiche (Lasègue, Wassermann, etc.).

In alcuni casi il medico competente, per giungere ad una diagnosi clinica certa, può richiedere ulteriori indagini ovvero visite specialistiche particolari.

Conclusioni
In buona sostanza, quindi, a giudizio degli AA., nella formulazione del giudizio di idoneità si può seguire la seguente metodologia operativa:

- Nelle patologie di gravi entità movimentare un peso non superiore a 9 kg per il maschio e 8 kg per la femmina; la movimentazione deve essere occasionale con frequenza dei sollevamenti max di 1 volta ogni 5’, per non più di 2 h nel turno lavorativo;

- Nelle patologie di media entità movimentare un peso non superiore a 15 kg nel maschio e 10 kg nella femmina; la frequenza di sollevamento consigliata è pari a 1 volta ogni 5’ per max 4 h/die non continuative (per frequenza max di sollevamenti – 1 volta al minuto – ridurre del 20% i valori indicati);

- Nelle patologie di moderata entità le limitazioni sono analoghe a quelle descritte per le patologie di media entità, rendendosi opportuno un trattamento riabilitativo, durante il quale è opportuna la sospensione temporanea della movimentazione; dopo il trattamento riabilitativo sono consentiti i limiti previsti per la patologie di media entità.

Sorveglianza Sanitaria:

“… In prima ipotesi essa va attivata per tutti i soggetti esposti a condizioni di movimentazione manuale dei carichi in cui l’indice di movimentazione sia risultato, alla valutazione del rischio, superiore a 1.

L’effettiva periodicità (cadenza dei ricontrolli) andrà stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio medesimo e delle conoscenze relative allo stato di salute individuale e collettivo della popolazione seguita; è possibile per altro che il Medico Competente scelga di adottare periodicità differenziate per i singoli soggetti. In linea di massima tuttavia si può affermare che una periodicità triennale dovrebbe essere adeguata a monitorare soggetti esposti a condizioni di movimentazione manuale dei carichi con relativo indice compreso tra 1 e 3, d’età compresa tra i 18 e 45 anni.

Qualora l’indice fosse superiore, per il periodo necessario a ridurre il rischio lavorativo, sarà bene aumentare la frequenza dei controlli sanitari mirati (annuale - biennale).

Per i soggetti più giovani e per gli ultraquarantacinquenni la periodicità dei controlli dovrebbe di norma essere biennale…..”


www.lavoroprevidenza.com/index.php?iddoc=920
 
     
 
 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
     
  E' disponibile sul sito di Safetynet un documento del giugno scorso curato dalla Regione Veneto e dall'azienda Ulss 17 veneta, dal titolo Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che ha l'obiettivo di fornire ai datori di lavoro, ai consulenti e agli operatori degli SPISAL elementi di conoscenza riguardo ai metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori riconosciuti a livello scientifico.
"L'evidenziazione dei vantaggi e dei limiti - si legge all'inizio del documento - oltre che delle caratteristiche di ciascun metodo, consente all'utilizzatore di scegliere il metodo più idoneo alla realtà lavorativa da esaminare e all'organo di viggilanza di valutare l'appropriatezza e la corretta applicazione del metodo".

I disordini muscolo-scheletrici possono essere provocati da vari fattori:
- l’alta frequenza dei movimenti ripetitivi;
- la forza applicata;
- l’incongruità delle posture assunte;
- i tempi di recupero inadeguati;
- la compressione delle strutture anatomiche;
- la presenza di esposizione a vibrazioni;
- gli strumenti di lavoro non ergonomici;
- l’uso di guanti.

Tra le professioni a rischio presunto di sovraccarico biomeccanico degli arti il documento segnala il montaggio-assemblaggio-microassemblaggio su linea; la lavorazione con strumenti vibranti nella lavorazione del legno, della plastica, della ceramica; le operazioni di taglio manuale, la stiratura a mano o con presse nel settore dell'abbigliamento, nelle lavanderie; la lavorazione delle carni: macellazione, taglio e confezionamento; la decorazione e rifinitura sul tornio; le operazioni di cassa in supermercato; il lavoro a videoterminale (limitatamente per i compiti di data-entry, cad-cam e grafica).
Tra le altre professioni a rischio bisogna considerare anche i musicisti professionisti, i massofisioterapisti e i parrucchieri.

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/FA2240B0-42E7-41EE-A731-4CAF63BB5CE2/0/Testodefmetodivrrtisup_settembre2009.pdf


Sul link sotto riportato ci si potrà scaricare gratuitamente il software per il calcolo dell'indice OCRA.
http://www.epmresearch.org/Default.asp?mn=8&smn=2
 
     
 
 
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